EMERGENZA CORONAVIRUS E IMPRESE – L’intervento Felice Califano segretario regionale Aicast sulle disposizioni del Governo e della Regione

Sulle interpretazioni di alcune amministrazioni a nostro giudizio  “sbagliate” circa la vendita di prodotti da forno riteniamo precisare:  Il DPCM dell’11 marzo prevede la vendita dei prodotti alimentari e quelli quelli di prima necessità. Falla presenza della congiunzione “e” scaturisce che possono essere venduti tutti i prodotti per l’alimentazione umana anche quelli che non sono di prima necessità. Per essere valida l’interpretazione dei Vigili non doveva esserci la “e” ed in quel caso l’espressione “di prima necessità” diventava specificativa di quali prodotti alimentari potevano essere venduti ed era sicuramente in contrasto con la possibilità, prevista dal Governo, di vendere anche i prodotti e alimenti per animali.  penso che anche l’ordinanza del Presidente De Luca, mi riferisco alla n. 13, che contrariamente al DPCM prevede l’apertura dei “Supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità” il termine “altri” << pronome indefinito maschile plurale>> specifica ed identifica anche nel sostantivo precedente “Supermercati” la limitazione delle vendite, in Campania, esclusivamente dei generi di prima necessità. allora analizziamo quali sono i generi di prima necessità che possono essere venduti sia nei supermercati che negli altri esercizi autorizzati alla vendita. ebbene nel dizionario giuridico, Brocardi “Sono i generi non alimentari indispensabili alla vita quotidiana e non sostituibili con altri prodotti diversi”, ma poiché questa definizione giuridica non ci interessa e siccome non esiste una elencazione di quali sono i prodotti di prima necessita non possiamo che riferirci alla tabella A parte II° allegata al DPR 633/72 che prevede “LO STATO”l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle vendite di generi di prima necessità ed ancora alla tabella III° sempre del DPR 633/72 per i quali è prevista una aliquota IVA del 10%. ebbene i prodotti da Lei citati rientrano sicuramente tra quelli previsti tra i beni che LO STATO ritiene essere di primissima o di prima necessità. il problema è che il DPCM e l’Ordinanza regionale non parlano di divieto di prodotti, ma di divieto di attività in quanto in certe attività è insita l’assembramento di persone che in questo momento drammatico è e deve essere VIETATA. riteniamo pertanto errata l’interpretazione che per il prodotto “X” utile all’alimentazione umana, possa essere vietata la vendita considerato che lo Stato lo ha ritenuto indispensabile e di prima necessità e la vendita non avviene in locali con suppellettili per la somministrazione. Magari negli esercizi autorizzati all’apertura non possono essere venduti altri prodotti ed esempio piatti e bicchieri di plastica. Spero di essere stato esaustivo del nostro pensiero che contrasta con quello che confonde il divieto di esercitare una attività con il divieto di vendere un prodotto.

Il Presidente regionale AICAST (Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi Turismo Trasporti) e SIVA (Sindacato Italiano Venditori Ambulanti) Felice Califano

 

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