L’inquinamento della “Terra dei Fuochi”: all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo i ricorsi presentati contro il Governo Italiano da un pool di quattro avvocati

Con la comunicazione del caso Di Caprio e altri c. Italia e altri tre ricorsi del 5 febbraio 20 la  Corte europea dei diritti dell’uomo ha informato il Governo italiano della presentazione di quattro ricorsi proposti da trentaquattro ricorrenti, persone fisiche o associazioni, che lamentano gravi violazioni dei loro diritti fondamentali a causa dell’inquinamento esistente in un vasto territorio in Campania, meglio conosciuto come “Terra dei Fuochi”, dove lo sversamento, la combustione, l’interramento di rifiuti pericolosi e la gestione di discariche illegali, a partire quantomeno dalla fine degli anni ’80, ha colpito gravemente la salute dei loro abitanti.

Tra i trentaquattro ricorrenti indicati nel caso Di Caprio e altri c. Italia e altri tre ricorsi quindici di questi (si vedano i numeri da 5 a 19 della lista allegata alla comunicazione) sono seguiti dall’avv. Antonella Mascia del foro di Verona e Strasburgo, dall’avv. Valentina Centonze del foro di Nola, dall’avv. Armando Corsini del foro di Santa Maria Capua a Vetere e dall’avv. Ambrogio Vallo del foro di Napoli Nord. Di questi ricorrenti cinque sono associazioni costituitesi nel territorio per agire a tutela dei propri associati.

Peraltro risulta che tra il 2013 e il 2014 diverse migliaia di persone si siano rivolte alla Corte europea dei diritti dell’uomo e che nel corso della trattazione dei ricorsi presentati, molti di questi siano stati dichiarati irricevibili a seguito delle decisioni adottate nel 2015 e nel 2016 (Di Tella e altri c. Italia, decisione del 22 ottobre 2015[2]per incompatibilità ratione materiae, Rinaldi e Cannova c. Italia, decisione del 22 ottobre 2015[3]e Danese e altri c. Italia, decisione del 13 settembre 2016[4], entrambe per ricorsi abusivi).

Attualmente circa 4.000 ricorrenti, oltre a quelli indicati nei quattro ricorsi appena comunicati, sono in attesa che la Corte europea dei diritti dell’uomo si pronunci sui loro ricorsi. Il caso Di Caprio e altri c. Italia e tre altri ricorsi permetterà alla Corte europea dei diritti dell’uomo di esaminare le allegazioni presentate.

In particolare, invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti quali persone fisiche hanno lamentato che le autorità hanno avuto conoscenza dell’esistenza del rischio reale e immediato per la loro vita o per quella dei loro congiunti deceduti conseguenti allo sversamento dei rifiuti in discariche non autorizzate, all’interramento e alla combustione illegale dei rifiuti speciali pericolosi e che non hanno adottato le misure che avrebbero potuto ragionevolmente ovviare a questo rischio. Hanno lamentato inoltre che non esiste un quadro normativo in grado di permettere alle autorità di perseguire in modo effettivo i responsabili dell’inquinamento.

Invocando gli articoli 8 e 10 della Convenzione, i ricorrenti quali persone fisiche hanno denunciato anche che le autorità non hanno dato alcuna informazione sui rischi alla salute derivanti dall’inquinamento dei terreni.

Invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, le associazioni ricorrenti si sono lamentate che le autorità hanno avuto conoscenza dell’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita dei loro associati legato allo sversamento in discariche non autorizzate, all’interramento e alla combustione illegale dei rifiuti speciali pericolosi e che, nonostante ciò, non hanno adottato le misure che avrebbero potuto ragionevolmente evitare tale rischio. Si sono lamentate anche che non esiste un quadro normativo in grado di permettere alle autorità di perseguire in modo effettivo i responsabili dell’inquinamento.

Invocando l’articolo 8 della Convenzione, le associazioni ricorrenti hanno denunciato anche che le autorità non hanno dato alcuna informazione sui rischi alla salute derivanti dall’inquinamento dei terreni.

Infine, invocando l’articolo 13 della Convenzione, tutti i ricorrenti si sono lamentati della mancanza di rimedi accessibili ed effettivi in grado di eccepire le violazioni degli articoli precitati. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha indicato che il fenomeno della “Terra dei Fuochi” interessa 2.965.000 abitanti, pari al 52% della popolazione campana, evidenziando che il Parlamento italiano ha preso atto del vasto inquinamento a partire dalle dichiarazioni di un pentito avvenute nel 1997, sottoposte queste a segreto di Stato fino al 2013.

Successivamente sono state adottate una serie di misure legislative volte all’individuazione dei Comuni colpiti dall’inquinamento, operazione avvenuta tuttavia su base presuntiva, e inoltre si è provveduto al monitoraggio dello stato di salute degli abitanti attraverso l’istituzione del registro tumori, avvenuta tuttavia solo a partire dal 2012. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato i lavori di sette commissioni d’inchiesta parlamentari svoltesi tra il 1995 e il 2018 e i vari gli studi condotti sull’impatto sanitario. Ha inoltre richiamato il diritto dell’Unione europea rilevante e le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Ha poi richiamato il quadro legislativo italiano esistente in tema di trattamento dei rifiuti, la legislazione emanata per contrastare il fenomeno c.d. della “Terra dei Fuochi” e quella prevista per la bonifica delle zone contaminate. Ha esaminato infine la legislazione penale prevista per contrastare i delitti ambientali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la comunicazione dei quattro ricorsi si apre ora la fase contraddittoria dove le parti dovranno rispondere ad una serie di quesiti specifici proposti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In particolare il Governo è stato chiamato per primo a indicare, entro il 20 giugno 2019:

se le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale ed immediato per la vita e la salute dei ricorrenti e, in caso affermativo, in quale momento e in base a quali elementi le autorità hanno o avrebbero dovuto avere conoscenza dell’esistenza di un tale rischio;

se le autorità hanno fatto tutto quello che si poteva ragionevolmente attendere da loro, anche in considerazione degli obblighi nascenti dal diritto dell’Unione europea e dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea al fine di prevenire tale rischio e rispettare gli obblighi positivi nascenti dagli articoli 2 e 8 della Convenzione;

se vi è stata violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare e del loro domicilio, oltre che al loro diritto alla salute ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione, ovvero, in altri termini, se lo Stato ha esercitato il suo dovere di vigilanza e ha adottato le misure adeguate per proteggere i diritti dei ricorrenti;

Riguardo al ricorrente Mario Cannavacciuolo, in considerazione della protezione procedurale del diritto alla vita e alla salute, se il procedimento penale ha soddisfatto le esigenze nascenti dagli articoli 2 e 8 della Convenzione;

Se il Governo ha rispettato il suo obbligo positivo nascente dagli articoli 8 e 10 della Convenzione e riguardanti in particolare le ricerche da effettuare per determinare l’esistenza di un nesso tra l’inquinamento e i rischi per la salute e le informazioni da fornire ai ricorrenti quanto ai rischi corsi.

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre sollecitato il Governo italiano a fornire dettagliate informazioni che riguardano:

le misure adottate per individuare le zone inquinate;

la verifica dello stato d’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua e l’esame dell’impatto sulla salute;

l’informazione fornita alla popolazione dei rischi legati all’inquinamento.

Dovrà poi fornire i dati riguardanti la mappatura dei terreni, le azioni di prevenzione adottate, la messa in sicurezza dei siti contaminati, l’istituzione del registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti, i procedimenti penali in corso.

Dovrà indicare infine quali sono state le misure adottate per adempiere agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 

Infine, la Corte europea dei diritti dell’uomo tratterà i quattro ricorsi comunicati in via prioritaria indicando che essi presentano le caratteristiche perché si possa adottare la procedura di sentenza pilota, dato che risulta sussistere un problema sistemico o strutturale a livello nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]La comunicazione del caso Di Caprio e altri c. Italiae altri tre ricorsi del 5 febbraio 2019 è consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191781

[2]La decisione del 22 ottobre 2015 Di Tella e altri c. Italiaè consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158797

[3]La decisione del 22 ottobre 2015 Rinaldi e Cannova c. Italiaè consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158799

[4]La decisione del 13 settembre 2016 Danese e altri c. Italiaè consultabile al seguente indirizzo: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167321

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