Le “deduzioni” dell’Anticurruzione sul caso dell’ex segretario genarale a Volla Valentina Santini: fumus di correlazioni con l’attività del funzionario contro la corruzione

Volla – La dottoressa Valentina Santini non è più segretario generale a Volla da diversi mesi. Gli stessi in cui ricopre lo stesso incarico al vicino Comune di Cercola. Dopo una fase istruttoria serrata, sono pubbliche le deduzioni dell’Anac a cui fu sottoposto il caso in quanto al funzionario dello Stato fu revocato l’incarico di segretario generale dell’Ente.

“….sembra emergere un fumus di correlazione fra le iniziative adottate dall’amministrazione comunale di Volla e l’attività svolta dal Segretario Generale Valentina Santini in materia di prevenzione della corruzione, per aver segnalato ai competenti organi istituzionali, fra cui ANAC, una serie di irregolarità inerenti la gestione del contesto interno del Comune di Volla, con particolare riguardo a processi afferenti aree ad elevato rischio di fenomeni corruttivi.” Ecco quanto ipotizza l‘Agenzia Nazionale Anti Corruzione nella delibera n.586 del 19 dicembre 2023 chiamata a valutare il processo amministrativo che ha determinato l’approvazione della delibera di Giunta Municipale n.38 del 22 novembre 2023 del comune di Volla (nella foto a fianco il sindaco Giuliano Di Costanzo) che stabilì la revoca del segretario generale Valentina Santini.

La delibera dell’ANAC è chiara: alcune segnalazioni arrivate dall’ormai ex segretario generale del comune di Volla sarebbero sotto vigilanza dei tecnici dell’Agenzia.

L’ANAC con la delibera, infine, chiede al comune di Volla, “di adottare il provvedimento previsto all’art. 1 co. 82, della l. 190/2012, per la ricorrenza, nel caso di specie, di un fumus di correlazione fra le misure adottate nei confronti del RPCT del Comune di Volla, consistito nel provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario Generale ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 267/2000, con decreto del Sindaco n. 59 del 23.11.2023, e l’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione; e di richiedere il riesame delle suddette misure, assegnando un termine di 30 giorni per dare comunicazione all’Autorità delle determinazioni assunte.”

 

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