Latte e prodotti lattiero-caseari, da mercoledì 19 aprile scatta l’obbligo di indicare l’origine della materia prima in etichetta

Da mercoledì 19 aprile in Italia arriva l’obbligo dell’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine della materia prima per i prodotti lattiero caseari. La nuova indicazione andrà riportata su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino, d’asina e di altra origine animale. Cosa cambierà in concreto? Le etichette di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero-caseari dovranno indicare il nome del Paese in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato condizionato o trasformato.

Questo nuovo sistema in Italia consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.

“Vogliamo garantire – dichiara il ministro Maurizio Martina – la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell’origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori.” “L’Italia – conclude il Ministro – continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una chiave decisiva per la competitività e la distintività dei modelli agricoli.”

COSA CAMBIA

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti:

  1. a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
    b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;

– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.

DECRETO 9 dicembre 2016 “Indicazioni dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del re.UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”

Circolare congiunta Mipaaf-Mise concernente le disposizioni applicative per l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari

 

Linee guida per le indicazioni in etichetta latte e prodotti lattiero caseari

fonte: Mipaaf – 17 aprile 2017

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