Il Governatore De Luca proroga in Campania il divieto di vendita di alcol dalle 22 alle 6 del mattino

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la numero 22, che proroga larga parte delle misure già stabilite e vigenti relative alla precedente ordinanza e che erano in scadenza oggi.

Il documento aggiorna poi le misure per i vaccinati in arrivo all’Aeroporto internazionale di Napoli attraverso voli diretti o di transito dal Regno Unito per il quali, come da ordinanza firmata lo scorso 28 agosto dal ministro della Salute Roberto Speranza, non sarà più in vigore la mini quarantena di 5 giorni se hanno completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al test. C’è l’obbligo per chi atterra di sottoporsi a controlli anche a campione. Tra le misure prorogate il divieto dalle 22 alle 6 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici ed è vietato anche il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Vietata anche ai bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, che è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli.

Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, come nell’ordinanza numero 21, è raccomandato ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della movida. L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.

L’utilizzo dei dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

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